1. Il direttore dell'AE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza, è responsabile della gestione dell'AE sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:
a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi
b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AE;
c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;
d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS;
e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AE, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza;
f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;
g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto;
h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);
i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AE.
2. Il direttore dell'AE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.